RITO DEL BATTESIMO DEI BAMBINI

 

 

L'INIZIAZIONE CRISTIANA

 

IL BATTESIMO DEI BAMBINI

 

Introduzione generale

Introduzione Rito del Battesimo dei bambini


I. Dignità del Battesimo

II. Uffici e ministeri

III. Le cose necessarie

IV. Adattamenti di competenza Conferenze Episcopali

V. Adattamenti di competenza del ministro

Note


I. Importanza del battesimo dei bambini

II. Uffici e ministeri nella celebrazione

III. Tempo e luogo

IV. Struttura del rito

V. Possibili adattamenti dei Vescovi

VI. Adattamenti che spettano al ministro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
INTRODUZIONE GENERALE

 1. Per mezzo dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, gli uomini, uniti con Cristo nella sua morte, nella sua sepoltura e risurrezione, vengono liberati dal potere delle tenebre, ricevono lo Spirito di adozione a figli e celebrano, con tutto il popolo di Dio, il memoriale della morte e risurrezione del Signore1.

2. Per mezzo del Battesimo, essi, ottenuta la remissione di tutti i peccati, liberati dal potere delle tenebre sono trasferiti allo stato di figli adottivi2; rinascendo dall'acqua e dallo Spirito Santo diventano nuova creatura: per questo vengono chiamati e sono realmente figli di Dio3. Così, incorporati a Cristo, sono costituiti in popolo di Dio.

Nella Confermazione, che li segna con lo Spirito Santo, dono del Padre, i battezzati ricevono una più profonda configurazione a Cristo e una maggiore abbondanza di Spirito Santo, per essere capaci di portare al mondo la testimonianza dello stesso Spirito fino alla piena maturità del corpo di Cristo4. Infine, partecipando all'assemblea eucaristica, i fedeli mangiano la carne del Figlio dell'uomo e bevono il suo sangue5, per ricevere la vita eterna e manifestare l'unità del popolo di Dio. Offrendo se stessi con Cristo, s'inseriscono nell'universale sacrificio, che è tutta l'umanità redenta offerta a Dio per mezzo di Cristo, sommo sacerdote6; e pregano il Padre che effonda più largamente il suo Spirito, perché tutto il genere umano formi l'unica famiglia di Dio7.

I tre sacramenti dell'iniziazione sono così intimamente tra loro congiunti, che portano i fedeli a quella maturità cristiana per cui possano compiere, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria del popolo di Dio8.

I. DIGNITÀ DEL BATTESIMO

3. Il Battesimo, ingresso alla vita e al Regno, è il primo sacramento della nuova legge. Cristo lo ha proposto a tutti perché abbiano la vita eterna9, e lo ha affidato alla sua Chiesa insieme con il Vangelo, dicendo agli apostoli: "Andate e annunziate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo"10.

Perciò il Battesimo è anzitutto il sacramento di quella fede, con la quale gli uomini, illuminati dalla grazia dello Spirito Santo, rispondono al Vangelo di Cristo. La Chiesa considera quindi come sua prima missione suscitare e risvegliare in tutti una fede autentica e operosa; per questa fede tutti - catecumeni, genitori dei bambini da battezzare e padrini - aderendo a Cristo potranno entrare nella nuova alleanza o riaffermare la loro appartenenza ad essa. Tendono a questo scopo sia la formazione dei catecumeni e la preparazione dei genitori, che la celebrazione della parola di Dio nel rito del Battesimo e la professione di fede.

4. Il Battesimo è il sacramento che incorpora gli uomini alla Chiesa, li edifica come abitazione di Dio nello Spirito11, li rende regale sacerdozio e popolo santo12, ed è vincolo sacramentale di unità fra tutti quelli che lo ricevono13. Il Battesimo produce un effetto permanente e definitivo, che dalla liturgia latina è posto in rilievo nel momento in cui i battezzati, alla presenza del popolo di Dio, ricevono l'unzione del crisma. Pertanto questo sacramento è tenuto in sommo onore da tutti i cristiani, e non è lecito ripeterlo, quando sia stato validamente conferito, anche se dai fratelli separati.

5. Il Battesimo, lavacro dell'acqua unito alla Parola14, purifica gli uomini da ogni peccato, sia originale che personale, e li rende partecipi della vita di Dio15 e della adozione a suoi figli16. Come attestano le formule di benedizione dell'acqua, esso è lavacro di rigenerazione17 dei figli di Dio e di rinascita che viene dall'alto.

I battezzandi, preparati dalle letture bibliche, dalla preghiera della comunità e dalla triplice professione di fede, giungono al momento culminante della celebrazione: nel nome della SS. Trinità, invocata su di loro, sono segnati e consacrati, ed entrano in comunione di vita con il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo.

6. Il Battesimo, più efficace di ogni purificazione dell'antica legge, opera questi effetti in forza del mistero della passione e risurrezione del Signore. Infatti coloro che ricevono il Battesimo, segno sacramentale della morte di Cristo, con lui sono sepolti nella morte18 e con lui vivificati e risuscitati19. Così si commemora e si attua il mistero pasquale, che è per gli uomini passaggio dalla morte del peccato alla vita. La celebrazione del rito battesimale, soprattutto quando si compie nella Veglia pasquale o in domenica, esprima la gioia della risurrezione.

II. UFFICI E MINISTERI  NELLA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO

7. Il popolo di Dio, cioè la Chiesa, che trasmette e alimenta la fede ricevuta dagli apostoli, considera suo compito fondamentale la preparazione al Battesimo e la formazione cristiana dei suoi membri. Mediante il ministero della Chiesa gli adulti sono chiamati dallo Spirito Santo al Vangelo e i bambini sono battezzati ed educati nella fede della Chiesa stessa. È quindi molto importante che, già nella preparazione al Battesimo, i catechisti e altri laici collaborino con i sacerdoti e i diaconi. Ed è bene che nella celebrazione del Battesimo il popolo di Dio, rappresentato non solo dai genitori, padrini e congiunti, ma possibilmente anche da amici, conoscenti, vicini di casa e membri della comunità locale, prenda parte attiva al rito: in tal modo si manifesta visibilmente la fede e la gioia con la quale tutti accolgono i neobattezzati nella Chiesa.

8. Secondo la primitiva tradizione della Chiesa, per ammettere un adulto al Battesimo si richiede un padrino, scelto in seno alla comunità cristiana. Egli aiuterà il battezzando almeno nell'ultima fase di preparazione al sacramento e, dopo il Battesimo, lo sosterrà, perché perseveri nella fede e nella vita cristiana. Anche nel Battesimo dei bambini si richiede il padrino: egli amplia, in senso spirituale, la famiglia del battezzando e rappresenta la Chiesa nel suo compito di madre. Se è necessario, collaborerà con i genitori perché il bambino giunga alla professione personale della fede e la esprima nella realtà della vita.

9. Il padrino deve intervenire almeno negli ultimi riti del catecumenato e nella celebrazione del Battesimo, sia per essere garante della fede di un battezzando adulto, sia per professare, insieme con i genitori, la fede della Chiesa, fede nella quale il bambino è battezzato.

10. Il padrino viene scelto o dal catecumeno stesso o dalla famiglia del bambino. Il pastore d'anime si renderà conto se abbia i requisiti necessari per compiere gli atti liturgici che gli sono propri (cf n. 9), se cioè:

1. sia stato designato dal battezzando o dai suoi genitori, o da chi ne fa le veci, oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro; sia adatto a svolgere questo compito e ne abbia l'intenzione;

2. sia sufficientemente maturo per compiere questo ufficio: condizione, questa, che si presume se il padrino ha sedici anni compiuti, a meno che il vescovo diocesano non abbia stabilito un'altra età, oppure che il parroco o il ministro non ritenga opportuno fare, per giusto motivo, un'eccezione;

3. abbia ricevuto i tre sacramenti dell'iniziazione: Battesimo, Confermazione ed Eucaristia, e conduca una vita in armonia con la fede e con l'incarico che assume;

4. non sia il padre o la madre del battezzando;

5. sia unico padrino o unica madrina; oppure ci sia un padrino e una madrina;

6. appartenga alla Chiesa cattolica, e non sia impedito, a norma del diritto, di svolgere la sua funzione. Se i genitori ne esprimono il desiderio, insieme con il padrino cattolico (o con la madrina cattolica) si può ammettere, come testimone cristiano del Battesimo, un battezzato non facente parte della comunità cattolica19bis. Quanto agli orientali separati, se del caso, si tenga conto della disciplina speciale per le Chiese orientali.

11. Ministri ordinari del Battesimo sono i vescovi, i presbiteri e i diaconi.

1. Quando celebrano questo sacramento, ricordino che agiscono nella Chiesa in nome di Cristo e nella potenza dello Spirito Santo. Curino pertanto con particolare diligenza la proclamazione della parola di Dio e la celebrazione del sacramento.

2. Evitino inoltre tutto ciò che dai fedeli possa essere interpretato come preferenza di persone20.

3. Salvo il caso di necessità, fuori del loro territorio nemmeno ai propri sudditi conferiscano il Battesimo senza la dovuta licenza.

12. I vescovi sono i principali dispensatori dei misteri di Dio e i responsabili di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata21. In forza di questo loro ufficio essi regolano il conferimento del Battesimo, mediante il quale gli uomini partecipano al sacerdozio regale di Cristo22. Non tralascino quindi di celebrare essi stessi il Battesimo, soprattutto nella Veglia pasquale. Si raccomanda in particolare che essi stessi conferiscano il Battesimo agli adulti e ne curino la preparazione.

13. Spetta ai parroci coadiuvare il vescovo nella preparazione e nella celebrazione del Battesimo degli adulti loro affidati, a meno che il vescovo non abbia disposto altrimenti. È inoltre loro ufficio preparare e seguire con adeguate forme pastorali i genitori e i padrini dei bambini da battezzare, sollecitando anche l'aiuto di catechisti e di altri laici idonei. Infine essi stessi conferiranno ai bambini il sacramento.

14. Gli altri presbiteri e i diaconi, come cooperatori del ministero del vescovo e dei parroci, prestano la loro opera nella preparazione del Battesimo; possono anche conferire il sacramento per incarico o con l'assenso del vescovo o del parroco.

15. Il celebrante può essere coadiuvato da altri presbiteri, diaconi e anche da laici, per le parti che loro spettano, come è indicato nel rito: questo soprattutto nel caso di molti battezzandi.

16. Nel pericolo di morte imminente e soprattutto al momento della morte, se manca un sacerdote o un diacono, non solo ogni cristiano, ma chiunque abbia la debita intenzione di dare il Battesimo, può, e in certi casi deve, conferirlo. Se però si tratta soltanto di pericolo di morte, è preferibile che sia un cristiano a conferire il sacramento, secondo il rito più breve (cf nn. 283-294). Conviene che, anche in questo caso, si raduni una piccola comunità; o almeno, se possibile, vi siano uno o due testimoni.

17. Tutti i laici, come membri del popolo sacerdotale - soprattutto i genitori e, in forza del loro ufficio, i catechisti, le ostetriche, le assistenti familiari e sociali, le infermiere, i medici e i chirurghi - procurino di conoscere il meglio possibile il modo esatto di dare il Battesimo in caso di necessità. I parroci, i diaconi e i catechisti s'impegnino a istruirli; i vescovi, nella loro diocesi, predispongano le forme adatte per questa istruzione.

III. LE COSE NECESSARIE PER LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO

18. L'acqua del Battesimo deve essere naturale e pulita: questo, sia per l'autenticità del segno sacramentale che per l'igiene.

19. La vasca del battistero o il recipiente nel quale si prepara l'acqua quando il rito è celebrato in presbiterio, siano davvero puliti e decorosi.

20. Si provveda anche a riscaldare l'acqua, se le circostanze lo suggeriscono.

21. Il sacerdote e il diacono usino soltanto l'acqua appositamente benedetta, eccetto il caso di necessità. Quando è stata benedetta nella Veglia pasquale, l'acqua si conservi e si usi possibilmente durante il tempo di Pasqua, per affermare con maggior evidenza il nesso tra il sacramento e il mistero pasquale.

Fuori del tempo di Pasqua, è preferibile che l'acqua sia benedetta in ogni celebrazione, perché le stesse parole della benedizione più chiaramente esprimano il mistero di salvezza che la Chiesa ricorda e proclama. Se il fonte battesimale è fatto in modo che in esso fluisca l'acqua corrente, si benedica l'acqua che scorre.

22. Si può legittimamente usare sia il rito di immersione, segno sacramentale che più chiaramente esprime la partecipazione alla morte e risurrezione di Cristo, sia ù rito di infusione.

23. Le parole con le quali si conferisce il Battesimo nella

Chiesa latina sono:

"Ego te baptizo

in nomine Patris, et Filii,

et Spiritus Sancti".

[Per la lingua italiana:

"Io ti battezzo

nel nome del Padre e del Figlio

e dello Spirito Santo"].

24. Per la celebrazione della parola di Dio si disponga un luogo adatto nel battistero o nella chiesa.

25. Il battistero, cioè l'ambiente nel quale è collocato il fonte battesimale - a vasca o a zampillo — sia riservato al sacramento del Battesimo e sia veramente decoroso, come conviene al luogo dove i cristiani rinascono dall'acqua e dallo Spirito Santo. Il fonte battesimale può essere collocato in una cappella, situata in chiesa o fuori di essa, o anche in altra parte della chiesa visibile ai fedeli; in ogni caso dev'essere disposto in modo da consentire la partecipazione comunitaria. Nel battistero si conservi con onore il cero pasquale, che vi sarà collocato al termine del tempo di Pasqua; rimanga acceso durante il rito battesimale e alla sua fiamma si accendano le candele dei neobattezzati.

26. Nella celebrazione del Battesimo, i riti da compiersi fuori dal battistero si svolgano in quella parte della chiesa, che meglio risponda e al numero dei presenti e ai vari momenti della liturgia battesimale. Nel caso in cui il battistero non fosse in grado di ospitare tutti i catecumeni o tutti i presenti, anche i riti che normalmente si svolgono nel battistero si possono compiere in altre parti della chiesa che meglio si prestino allo scopo.

27. Per quanto è possibile, tutti i bambini nati entro un dato periodo di tempo siano battezzati nello stesso giorno con una sola celebrazione comune. Non si celebri due volte il sacramento nella medesima chiesa e nello stesso giorno, se non per una giusta causa.

28. Del tempo più adatto per il Battesimo sia degli adulti che dei bambini si parlerà più diffusamente a suo luogo. Tuttavia la celebrazione del sacramento manifesti sempre la sua indole pasquale.

29. I parroci del luogo dove si celebra il Battesimo debbono diligentemente e quanto prima registrare nel libro dei battesimi i nomi dei battezzati, facendo menzione del ministro, dei genitori e dei padrini, del luogo e del giorno in cui il sacramento è stato celebrato.

IV. ADATTAMENTI DI COMPETENZA DELLE CONFERENZE EPISCOPALI

30. In forza della Costituzione sulla sacra Liturgia (art. 63b), è di competenza delle Conferenze Episcopali preparare nei Rituali particolari un titolo, corrispondente a questo titolo del Rituale Romano, che tenga conto delle esigenze delle singole regioni e che, dopo l'approvazione della Sede Apostolica, sarà usato nelle regioni a cui si riferisce. A questo riguardo spetterà alle Conferenze Episcopali:

1. definire gli adattamenti di cui all'art. 39 della Costituzione sulla sacra Liturgia;

2. valutare con attenzione e prudenza gli elementi che possono essere opportunamente accolti dalle tradizioni e dall'indole dei singoli popoli; perciò proporre alla Sede Apostolica altri adattamenti ritenuti utili o necessari, da introdursi con il suo consenso;

3. conservare gli elementi propri dei Rituali particolari che già esistono, purché possano armonizzarsi con la Costituzione sulla sacra Liturgia e con le esigenze attuali, oppure adattarli;

4. preparare le versioni dei testi secondo il carattere delle varie lingue e culture, aggiungendo, ogni qualvolta ve ne sia l'opportunità, le melodie adatte al canto;

5. adattare e completare l'introduzione che si ha nel Rituale Romano in modo che i ministri comprendano pienamente e traducano in realtà il significato dei riti;

6. nelle edizioni dei libri liturgici che saranno curate dalle Conferenze Episcopali, ordinare la materia nel modo che sembra più adatto all'uso pastorale.

31. Secondo le norme contenute nei nn. 37-40 e 65 della Costituzione sulla sacra Liturgia, nelle terre di missione è di competenza delle Conferenze Episcopali giudicare se gli elementi dell'iniziazione in uso presso alcuni popoli possono essere adattati al rito del Battesimo cristiano e decidere se si debbono accogliere in esso.

32. Quando il Rituale Romano del Battesimo presenta diverse formule, i Rituali particolari possono aggiungere altre formule simili.

33. Poiché la celebrazione del Battesimo è molto sostenuta dal canto, che suscita nei presenti sentimenti di fraternità, favorisce la loro comune orazione e inoltre manifesta la gioia pasquale che il rito deve riecheggiare, le Conferenze Episcopali abbiano cura di sollecitare e aiutare esperti musicisti, perché arricchiscano di melodie i testi liturgici, che sono ritenuti degni di essere cantati dai fedeli.

La Conferenza Episcopale Italiana adotta il rito ora proposto dal nuovo Rituale Romano.

Una conoscenza più approfondita del rito e del suo spirito, nonché la sua concreta attuazione da parte delle Chiese in Italia potranno suggerire i necessari adattamenti alla situazione italiana.

V. ADATTAMENTI CHE COMPETONO AL MINISTRO

34. Il ministro, tenendo presenti le varie situazioni e le esigenze pastorali e anche i desideri dei fedeli, si valga volentieri delle varie facoltà previste nel rito.

35. Oltre gli adattamenti, previsti dallo stesso Rituale Romano nel dialogo e nelle benedizioni, è di competenza del ministro fare alcuni adattamenti secondo le circostanze. Se ne parlerà più specificatamente nella introduzione al rito del Battesimo sia degli adulti che dei bambini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL BATTESIMO DEI BAMBINI

 

INTRODUZIONE

   

I. IMPORTANZA DEL BATTESIMO DEI BAMBINI

 

1. Con il termine «bambini» si intendono coloro che non sono ancora giunti all'età di ragione, e quindi non sono in grado di avere né di professare personalmente la fede.

 

2. La Chiesa, che ha ricevuto la missione di annunciare il Vangelo e di battezzare, fin dai primi secoli ha conferito il Battesimo non solo agli adulti, ma anche ai bambini. In forza della parola del Signore: «Se uno non rinasce dall'acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio»1, la Chiesa ha sempre ritenuto che i bambini non debbano essere privati del Battesimo. Essi infatti vengono battezzati nella fede della Chiesa, professata dai genitori, dai padrini e dagli altri presenti al rito: questi rappresentano sia la Chiesa locale sia la società universale dei santi e dei fedeli, la Chiesa Madre, che tutta intera genera tutti e ciascuno2.

 

3. Per attuare pienamente la realtà del sacramento, è necessario che i bambini siano in seguito educati nella fede in cui sono stati battezzati: il sacramento già ricevuto costituirà il fondamento di questo impegno.

L'educazione cristiana è un diritto dei bambini; essa tende a guidarli gradualmente a conoscere il disegno di Dio in Cristo: così potranno ratificare personalmente la fede nella quale sono stati battezzati.

 

II. UFFICI E MINISTERI NELLA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO

 

4. Il popolo di Dio, cioè la Chiesa, presente nella comunità locale, ha un compito importante nel Battesimo dei bambini, non meno che in quello degli adulti. Il bambino, infatti, sia prima che dopo la celebrazione del sacramento, ha diritto all'amore e all'aiuto della comunità (cf «Introduzione generale», n. 7).

Durante il rito la comunità interviene esprimendo, insieme con il celebrante, il suo assenso alla professione di fede fatta dai genitori e dai padrini. In tal modo appare chiaro che la fede, nella quale i bambini sono battezzati, è ricchezza non soltanto della famiglia, ma di tutta la Chiesa di Cristo.

 

5. Rientra nell'ordine stesso delle cose che il compito e l'ufficio dei genitori nel Battesimo dei bambini abbia la preminenza rispetto a quello dei padrini.

1. E molto importante che i genitori si preparino a una celebrazione davvero consapevole del Battesimo, guidati dalla propria fede e aiutati da amici o da altri membri della comunità. Si servano per questo di opportuni sussidi: libri, scritti vari, catechismi adatti alle famiglie.

Il parroco, personalmente o per mezzo di suoi collaboratori, sia sollecito nel far visita alle famiglie, raccogliendo eventualmente più famiglie insieme per preparare la prossima celebrazione con opportune istruzioni e momenti di preghiera comune.

2. E altrettanto importante che i genitori del bambino intervengano alla celebrazione nella quale il loro figlio rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo.

3. Nella celebrazione del Battesimo, i genitori del bambino compiono un ufficio loro proprio. Essi non solo ascoltano le monizioni rivolte loro dal celebrante, e partecipano alla preghiera comune insieme con l'assemblea dei fedeli, ma compiono un vero ufficio liturgico quando: a) chiedono pubblicamente che il loro bambino sia battezzato; b) lo segnano in fronte dopo il celebrante; c) fanno la rinuncia a satana e la professione di fede; d) portano il bambino al fonte - compito soprattutto della madre -; e) tengono in mano il cero acceso; f) ricevono la benedizione con formule particolari riservate alle mamme e ai papà.

4. Se uno dei genitori avesse difficoltà a fare la professione di fede, ad es. perché non è cattolico, non si insista; una sola cosa si esige da lui: provveda o almeno permetta che il suo bambino per cui ha chiesto il sacramento sia educato nella fede del suo Battesimo.

5. Dopo la celebrazione del Battesimo, i genitori, riconoscenti a Dio e fedeli all'impegno assunto, sono tenuti a guidare il bambino alla conoscenza di Dio, di cui è divenuto figlio adottivo, e prepararlo a ricevere la Confermazione e a partecipare all'Eucaristia.

Il parroco li aiuterà in questo compito con la sua azione pastorale.

 

6. Ogni neonato avrà un padrino o una madrina; potrà anche avere un padrino e una madrina: entrambi sono indicati nel rito con il nome di «padrini».

 

7. Oltre a quanto è stato detto nell'Introduzione generale sul ministro ordinario (nn. 11-15), si noti quanto segue:

1. È compito dei parroci preparare le famiglie al Battesimo dei bambini e aiutarle nell'impegno educativo che ne deriva. Spetta al vescovo coordinare nella propria diocesi le iniziative pastorali in merito, anche con l'aiuto dei diaconi e dei laici.

2. È pure compito dei parroci procurare che ogni celebrazione del Battesimo si svolga con la dovuta dignità; per quanto è possibile, tengano conto della situazione e dei giusti desideri delle famiglie.

Chi battezza, compia il rito con impegno e con profondo senso religioso e si mostri affabile e cortese con tutti.

 

III. TEMPO E LUOGO PER IL BATTESIMO DEI BAMBINI

 

8. Nel fissare la data del Battesimo, si tenga conto anzitutto del bene spirituale del bambino, perché non resti privo del beneficio del sacramento; poi delle condizioni di salute della madre, affinché possa essere presente di persona; si tenga conto infine - salvo il bene preminente del bambino - delle esigenze pastorali, e cioè del tempo indispensabile per preparare i genitori e disporre la celebrazione in modo che appaia chiaramente il significato e la natura del rito.

Pertanto:

1. Se il bambino è in pericolo di morte, lo si battezzi quanto prima; la cosa è lecita, benché i genitori siano contrari, anche se si tratta di un figlio di genitori non cattolici. In tal caso, il Battesimo viene conferito nel modo che verrà indicato (n. 21).

2. Normalmente, è necessario il consenso dei genitori, o almeno di uno di essi, o di coloro che legittimamente ne tengano le veci. Per preparare a dovere la celebrazione del sacramento, i genitori al più presto, anzi, se del caso, anche prima della nascita, informino il parroco sul Battesimo del loro bambino.

3. La celebrazione del Battesimo si faccia entro le prime settimane dopo la nascita del bambino. Qualora non ci fosse nessuna fondata speranza che il bambino venga educato nella religione cattolica, il Battesimo venga differito in base alle prescrizioni del diritto particolare (cf n. 25), comunicandone ai genitori il motivo.

4. Nel caso che mancassero le condizioni di cui sopra (cf nn. 2 e 3), spetta al parroco stabilire il momento per il Battesimo di quei bambini, i cui genitori non siano ancora preparati a fare la professione di fede, né ad assumere il compito di educare cristianamente i propri figli.

 

9. Per meglio porre in luce il carattere pasquale del Battesimo, si raccomanda di celebrarlo durante la Veglia pasquale o in domenica, giorno in cui la Chiesa commemora la risurrezione del Signore.

In domenica, il Battesimo può essere celebrato anche durante la Messa, affinché tutta la comunità possa partecipare al rito, e risalti chiaramente il nesso fra il Battesimo e l'Eucaristia. Non lo si faccia però troppo di frequente. Le norme per la celebrazione del Battesimo nella Veglia pasquale o nella Messa domenicale sono indicate ai nn. 165-168 e 169-172 del Rito.

 

10. Il Battesimo sia normalmente celebrato nella chiesa parrocchiale, nella quale non deve mancare il fonte battesimale; così appare più chiaramente che il Battesimo è il sacramento della tede della Chiesa e della incorporazione al popolo di Dio.

 

11. Spetta all'ordinario del luogo, udito il parroco del luogo, permettere o disporre che vi sia il fonte battesimale anche in altra chiesa o oratorio entro il territorio della stessa parrocchia. Spetta di norma al parroco celebrare il Battesimo anche in queste sedi.

Qualora, però, a motivo della distanza o di altre situazioni particolari, il battezzando non potesse, senza grave disagio, spostarsi o venire trasportato, si potrà e si dovrà conferire il Battesimo in altra chiesa o oratorio delle vicinanze, o anche in altro luogo conveniente, osservando le norme stabilite sul tempo e la struttura della celebrazione (cf nn. 8-9; 15-22).

 

12. Tolto il caso di necessità, non si celebri il Battesimo in case private, a meno che l'Ordinario del luogo per gravi motivi non l'abbia permesso.

 

13. Nelle cliniche - a meno che il vescovo non abbia preso la disposizione di cui al n. 11 - non si celebri il Battesimo se non in caso di necessità o per altra ragione pastorale davvero impellente. Sempre però si avverta il parroco e si curi un'adeguata preparazione dei genitori.

 

14. Mentre si celebra la liturgia della Parola, è opportuno che i bambini vengano portati in luogo separato e affidati ad altre donne, per consentire alle mamme e alle madrine di partecipare alla liturgia della Parola.

 

IV. STRUTTURA DEL RITO

 

a) Rito celebrato dal ministro ordinario

 

15. Salvo il caso di pericolo di morte, il celebrante compia sempre il rito nella sua integrità, come è qui descritto.

 

16. Il rito ha inizio con l'accoglienza dei bambini; essa è segno della volontà che hanno i genitori e i padrini, e dell'intenzione che ha la Chiesa di celebrare il Battesimo: espressione di tutto questo è il segno di croce, che il celebrante e i genitori tracciano sulla fronte dei bambini.

 

17. La celebrazione della Parola, premessa all'azione sacramentale, ha lo scopo di risvegliare la fede dei genitori, dei padrini e di tutti i presenti, e d'impetrare con la preghiera comune i frutti del sacramento.

Questa celebrazione della parola di Dio comprende la lettura di uno o più brani scritturali, l'omelia opportunamente seguita da una pausa di silenzio, la preghiera dei fedeli che si conclude con un'orazione a modo di esorcismo. Segue l'unzione con l'olio dei catecumeni.

 

18. La celebrazione del sacramento

 

1. Si prepara: a) con la solenne preghiera del celebrante: invocando Dio e ricordando il suo disegno di salvezza, egli benedice l'acqua battesimale o fa memoria della benedizione già avvenuta; b) con la rinuncia a satana da parte dei genitori e dei padrini e con la professione di fede, alla quale segue prima l'adesione del celebrante e della comunità poi un'ulteriore domanda rivolta ai genitori e ai padrini;

2. si compie con il lavacro dell'acqua - o per immersione o per infusione, secondo le consuetudini locali - e con l'invocazione della SS. Trinità;

3. si conclude con l'unzione crismale, che è segno del sacerdozio regale del battezzato e della sua aggregazione alla comunità del popolo di Dio; e infine con la consegna della veste bianca, del cero acceso, e con il rito dell'Effatà.

 

19. Infine si va all'altare, per indicare la futura partecipazione all'Eucaristia, e dopo una monizione del celebrante, si dice la preghiera del Signore (Padre nostro), con la quale i figli invocano il Padre che sta nei cicli.

Poi il celebrante benedice le mamme, i papa e i presenti, perché su tutti si effonda la grazia del Signore.

 

b) Rito in forma breve

 

20. Il Rituale Romano descrive qui il rito che i catechisti3 devono usare in territorio di missione.

 

21. Il rito in forma breve, per un bambino in pericolo di morte, quando manca il ministro ordinario, presenta un duplice schema:

1. nell'imminenza della morte, e cioè quando il tempo urge e la morte incombe, il ministro4, tralasciando tutto il resto, infonde l'acqua sul capo del bambino e intanto pronuncia la formula consueta5. L'acqua può anche non essere benedetta, purché sia naturale.

2. Se invece, secondo un prudente giudizio, vi è ancora tempo sufficiente, e si possono riunire insieme alcuni fedeli, si scelga tra loro qualcuno capace di guidare una breve preghiera. Il rito si svolge in questo ordine: monizione del ministro, breve preghiera dei fedeli, professione di fede da parte dei genitori o di un padrino, infusione dell'acqua con la formula consueta.

Nel caso che i presenti non fossero in grado di compiere questo rito, chi battezza, dopo aver recitato ad alta voce il Simbolo della fede, infonda l'acqua secondo il rito previsto al momento della morte.

 

22. Anche il sacerdote o il diacono, se incombe il pericolo di morte, possono usare, se necessario, il rito più breve. Il parroco o altro sacerdote che abbia le stesse facoltà, se può disporre del sacro crisma e se c'è tempo sufficiente, non manchi di conferire dopo il Battesimo la Confermazione, omettendo nel caso la crismazione post-battesimale.

 

 

V. POSSIBILI ADATTAMENTI DI COMPETENZA DELLE CONFERENZE EPISCOPALI E DEI VESCOVI

 

23-24. La Conferenza Episcopale Italiana adotta integralmente il nuovo «Rito del Battesimo», e di conseguenza non ritiene per ora opportuno stabilire particolari adattamenti nel rito stesso.

 

25. Può avvenire che i genitori non siano ancora sufficientemente preparati alla celebrazione del Battesimo, oppure chiedano che i loro bambini siano battezzati, anche se poi non riceveranno una educazione cristiana; anzi correranno il pericolo di perdere la fede. Non è sufficiente in questi casi che nello svolgimento del rito i genitori siano esortati e interrogati sulla fede. Di conseguenza le Conferenze Episcopali regionali possono, in aiuto ai parroci, emanare disposizioni pastorali, per fissare un più lungo periodo di preparazione al sacramento.

 

26. Il Rituale Romano accenna qui a modalità di competenza dei singoli Vescovi nel caso del battesimo conferito da un catechista.

 

VI. ADATTAMENTI CHE SPETTANO AL MINISTRO

 

27. Nelle riunioni preparatorie per i genitori dei battezzandi, è importante che la catechesi del Battesimo si basi sulle preghiere e sui riti. A questo scopo saranno molto utili i vari elementi, previsti nel rito per la celebrazione della parola di Dio.

 

28-30. Sono qui indicate le norme per la celebrazione del battesimo nella Veglia pasquale e durante la Messa. Tali norme sono riportate più avanti («Rito», nn. 165-168 e 169-172).

 

31. A norma del n. 34 dell'Introduzione generale (p. 24), spetta al ministro ricorrere ad alcuni adattamenti suggeriti dalle circostanze, e cioè:

1. Se la madre del bambino è morta nel parto, se ne tenga conto nella monizione iniziale (n. 36), nella preghiera dei fedeli (nn. 49-53), e nella benedizione finale (nn. 78-79).

2. Nel dialogo con i genitori (nn. 37-38, 86-87) si tenga conto della loro risposta: se invece di rispondere: Il Battesimo, hanno detto: La fede o La Grazia di Cristo o La vita eterna, il ministro comincerà la monizione seguente, riferendosi alla risposta avuta.

3. Il rito per portare in chiesa un bambino già battezzato (nn. 137-164) si riferisce, per sé, a un bambino battezzato in pericolo di morte; tuttavia potrà essere utilizzato, con opportuni adattamenti, anche in altri casi di particolare urgenza (per esempio se i bambini sono stati battezzati in tempo di persecuzione religiosa o in un momento di dissenso fra i genitori).

 

   

______________  Note introduzione RICA

1) AG 14.

2) Cf Col 1, 13; Rm 8, 15; Gal 4,5; cf conc. trid., sess. VI, Decr. de iustificatione, cap. 4: DS 1524.

3) Cf 1Gv 3,l.

4) Cf AG 36.

5) Cf Gv 6,55.

6) S. agostino, De civitate Dei, X, 6: PL 41, 284; LG 11; PO 2.

7) Cf LG 28.

8) Cf LG 31.

9) Cf Gv 3,5.

10) Mt 28,19.

11) Cf Ef 2,22.

12) Cf 1 Pt 2, 9.

13) UR 22.

14) Cf Ef 5,26.

15) Cf 1 Pt 2,9.

16) Cf Rm 8, 15; Gal 4,5.

17) Cf Tt 3,5.

18) Cf Rm 6,4-5.

19) Cf Ef 2,5-6.

19bis) Cf CIC, cc. 873, 874 § 1 e § 2.

20) SC 32; GS 29.

21) CD 15.

22) LG 26.

 

______________ Note RBB

 

1) Gv 3,5.

2) S. agostino, Epist. 98,5: PL 33,362.

3) Cf SG 68.

4) Cf «L'iniziazione cristiana», n. 16.

5) Cf ibid. n.23.